Normative

Questo articolo è tratto dall'Informativa "Il Softair e la Legge" scritto e distribuito da ANSWG (Associazione Sportiva Nazionale War Games). Tutti i diritti riservati.
 
La presente informativa mira a fornire una panoramica, il più possibile completa e di facile fruizione, di tutte le principali norme di legge che attualmente regolano e/o comunque sono riferibili al Soft-Air
 

1- Ambito normativo generale.

I parametri di riferimento si possono suddividere in due categorie:
1- Derivanti dalla Costituzione e dalle norme del Codice Civile, per quanto riguarda l’aspetto “associazionistico” della disciplina (Cost. artt. 2-3-18; C.C. art.36 e ss.). Tutti i clubs associati all’ASNWG (come del resto tutte le ASD che perano nel Softair n.d.r.), sono costituti in forma di associazioni non riconosciute (cioè non provviste di autonoma personalità giuridica) quali sono anche le Associazioni Sportive Dilettantistiche;
2- Derivanti dalla normativa in materia di armi (fino ad oggi “per esclusione”). Vale a dire:
R.D. 18/06/1931 n.773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ed il relativo regolamento attuativo R.D. 06/05/1940 n.635;
Legge 18/04/1975 n.110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi);
Legge 21/02/1990 n.36 (Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati);
Circolare Ministeriale 31/10/1996 n.559/ C-50. 824-E-93 (96) (con oggetto “Soft-Air e “Strumenti di segnalazione acustica” le cd “armi da salve “ o “scacciacani”) e relativa nota della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi del 19/06/1995;
Legge 21/12/1999 n.526 (Legge Comunitaria 1999);
Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012
Decreto Ministeriale 09/08/2001 n.362 (Regolamento recante la disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche delle armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo).
Codice Penale (artt.585 c.2, 704 per le definizioni e artt.695 e ss. per le sanzioni
contravvenzionali);
Innumerevoli pronunce della Suprema Corte di Cassazione rese in materia.
 
2- Le norme direttamente applicabili.
Come anticipato cerchiamo di fare un po’ di chiarezza; circoscrivendo l’ambito applicativo delle norme sopracitate, quelle effettivamente importanti per il nostro scopo sono le seguenti:
Artt. da 1 a 5 L.110/1975;
Artt.1-2 L.36/1990 (modificativi rispettivamente dell’art. 2 e dell’art.5 L.110/1975);
Circolare Ministeriale 559/1996;
Art.11 L.526/1999;
Artt. da 1 a 11 D.M.362/2001;
 
Analizziamo il contenuto delle varie norme, nel modo più semplice possibile.
L’art.1 della L.110/1975 tratta delle armi da guerra e tipo guerra, nonché del relativo munizionamento. Quindi non è strettamente attinente al tema trattato, ma è utile per cominciare a delimitarne il settore. Ancora più utile risulta l’art.2, che, ai commi 1 lett. a-h e 2, definisce quali armi rientrino nella categoria delle “armi comuni da sparo”. Il successivo comma 3 testualmente recita “Sono infine
considerate armi comuni da sparo quelle denominate “da bersaglio da sala”, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’art.6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona”. Questo comma, così sostituito dall’art.1 L.36/1990 e successivamente modificato dall’art.11 comma2 L.526/1999, è fondamentale per fare chiarezza circa la piena legalità delle repliche da soft-air. Il significato della norma è estremamente chiaro: le armi (o repliche di armi…) ad aria compressa o gas
compressi (ad es. CO2) di potenza superiore ai 7,5 joule sono considerate vere e proprie armi comuni da sparo, agli effetti delle leggi penali e di pubblica sicurezza attualmente vigenti, nonché delle altre disposizioni legislative o regolamentari dettate
in materia. L’art.4 intitolato “Porto di armi od oggetti atti ad offendere”, pur importantissimo, non riguarda direttamente il soft-air. Numerosissime sentenze della Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012 
Corte di Cassazione, infatti, ne escludono la violazione circa l’annosa questione del “tappo rosso”, ce ne occuperemo fra poco.
Di ben altro rilievo è l’art.5, che afferma “c1- Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18/06/1931 n.773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici; c2- omiss.; c3- le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 06/05/1940 n.635 e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli; c4- I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la
trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona. Devono inoltre avere l’estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato; c5- Nessuna limitazione è posta all’aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all’esportazione; c6- Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l’osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da €516 ad €2.582; c7- Quando l’uso o il porto d’armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso
scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.”. Anche in questo caso, il testo riportato è quello risultante dalle modifiche apportate al testo originale dal citato art.2 L.36/1990 ed attualmente in vigore. La norma non lascia spazio ad interpretazioni fantasiose; le norme riguardanti le armi, siano esse dettate dal TULPS, dal relativo regolamento attuativo o dalla stessa L.110/1975 non sono applicabili ai giocattoli. Questi ultimi non possono in alcun modo essere trasformabili in armi da fuoco (da guerra o comuni da sparo) o utilizzarne il relativo munizionamento. Il produttore ed il commerciante professionale
al dettaglio di giocattoli riproducenti armi (quindi le ASG rientrano a pieno titolo nella categoria) sono obbligati ad occludere la canna (parzialmente o totalmente) con un visibile tappo rosso “intimamente connesso” alla volata della replica. La modifica introdotta con l’art 2 L. N.36 del 1990 è estremamente importante ed oggettivamente dettata dal buon senso. Mantenendo il tappo rosso che occlude la volata sarebbe impossibile la fuoriuscita dei BB e quindi le repliche risulterebbero, di fatto, inservibili per l’utilizzatore finale. Al momento dell’acquisto si deve, quindi, esigere la presenza del tappo rosso.
Non vi sono limiti riguardanti l’aspetto della replica. Chi commette un reato che prevede l’uso o il porto di armi quale elemento costitutivo o circostanza aggravante, Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012 4
ad es. rapina a mano armata (art.628 c.3 C.P.), ne risponderà anche in caso di utilizzo di una replica giocattolo, ASG o meno che sia.
Visto quanto affermato in premessa, il dettato dell’art.5 L.110/1975 è, quindi, perfettamente rispettato. Alle medesime conclusioni sono giunti anche i tecnici del Ministero dell’Interno. Infatti, proseguendo nell’analisi della normativa vigente, un apporto fondamentale per far chiarezza circa il fatto che le ASG possono essere considerate a tutti gli effetti dei giocattoli (destinati all’uso di adulti, ma pur sempre
giocattoli) è dato dalla Circolare Ministeriale n. 559/C50. 824 –E-93 del 1996.
Nel testo, fin dal secondo cpv, si legge “…funzionano ad aria compressa o a gas compresso, sono attivati da meccanismi a molla o elettrici e per costruzione sono in grado di espellere esclusivamente pallini di plastica.”, ogni commento è
superfluo. Al cpv successivo ed in modo altrettanto chiaro: “Prima della loro immissione in commercio i prototipi degli strumenti in questione vengono sottoposti all’esame della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, al
fine di accertare – e se del caso escludere – ai sensi dell’art. 2 c. 3 della L. 110/1975, la loro attitudine a recare offesa alla persona. Le soft-air sinora riconosciute come non idonee a recare offesa alla persona (energia alla
volata non superiore a 1joule) sono state inserite in apposito elenco…”. L’art. 1 D.M. 362/2001, poi, offre un’ulteriore definizione “1- le armi ad aria o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata all’origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo. 2- le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini
inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.” (ecco perché il paint-ball non sarebbe consentito nel nostro Paese). Circa la detenzione ed il porto, così gli artt. 8 e 9 “La detenzione delle armi di cui all’art.1 non è sottoposta
all’obbligo di denuncia previsto dall’art. 38 R.D. 773/31. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo.”, “Il porto delle armi di cui all’art. 1 non è sottoposto ad autorizzazione dell’Autorità di pubblica sicurezza. Le armi di cui al c.1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non
possono inoltre essere portate in riunioni pubbliche. L’utilizzo delle armi di cui a c.1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.” Da ultimo l’art.11 “Le parti delle armi di cui all’art. 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.”
La materia è sufficientemente delineata per poter cominciare a trarre delle conclusioni.
Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012
 
Le repliche utilizzate nel soft-air, entro il limite di potenza di 1 joule, possono essere tranquillamente utilizzate “in game”, data la loro certificata inidoneità a recare danno alle persone (indossare le più comuni protezioni, come gli occhiali e maschera, esclude completamente il rischio di seri danni e di vedersi negare un eventuale indennizzo assicurativo); possono considerarsi a tutti gli effetti di legge dei giocattoli e possono funzionare perciò in modalità “automatica”; l’obbligo dell’occlusione della canna con il tappo rosso sussiste solo in capo a produttori e commercianti. Ancora, non devono poter essere trasformate in armi da fuoco, ed in effetti questa è
un’operazione impossibile; inoltre, la bassa potenza le rende inadatte a lanciare pallini di ferro.
Il discorso cambia per le repliche “over joule”, queste sono considerate “armi a basso potere offensivo” se non superano i 7,5joule di potenza, i possessori devono sottostare alle prescrizioni di cui al D.M. 362/2001. Possono essere utilizzate solo su bersagli inanimati, quindi solo per il tiro a segno.
Oltre i 7,5 joule si rientra nel campo normativo delle armi comuni da sparo.
 
3- La giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Come accennato, la Corte di Cassazione è intervenuta numerose volte nel corso degli anni, rendendo importanti pronunce, indispensabili per la corretta interpretazione della materia. Analizzeremo solo le più significative.
In merito all’uso delle repliche giocattolo , al loro porto fuori dall’abitazione e alla mancanza del tappo rosso, la sentenza n.3394 del 1992 resa dalla Cassazione penale a sezioni unite così recita “Il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un’arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L’uso o porto fuori della propria abitazione
di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l’uso o porto di un’arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un’arma sprovvisto del tappo rosso, sia portato in aeromobile in violazione della L. 694/1974, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628 c.3 n. 1 c.p.), di violenza o resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629 c.p.), di minaccia aggravata (art.612 cpv c.p.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto.”.
A questa massima si sono uniformate le pronunce successive di altre sezioni semplici della Corte, fra le tante citiamo Cass. Pen., sez. I 04/12/1992 n.11640; Cass. Pen., sez. II 05/05/1993 n.4594; Cass. Pen., sez. V 09/04/2003 n.16647.
Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012
 
Molto significativa è anche la sentenza n.1911 del 02/06/1994 sempre della Suprema Corte, sez.I penale, la cui motivazione recita “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.5, commi quarto e sesto, L. n.110 del 1975, consistente nella produzione o commercializzazione di “giocattoli riproducenti armi” che non abbiano la “estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato”, per “giocattoli” devono intendersi non solo gli oggetti prodotti per l’infanzia ma anche tutti quelli che abbiano come funzione naturale quella di essere destinati al divertimento, ivi compresi quelli relativi alle attività ludiche degli adulti, di tal che il tappo rosso destinato a distinguere le armi giocattolo da quelle vere va apposto anche ai modelli non destinati ai bambini. (La Cassazione ha altresì rilevato che la circostanza che nel D.Lgs. 27/09/1991 n.313 – concernente l’attuazione della direttiva n. 88/378/CEE
relativa al riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli – siano menzionati tra i prodotti non considerati giocattoli “le
armi ad aria compressa” e le “imitazioni fedeli di armi da fuoco reali” non significa che esse giocattoli non siano, ma soltanto che si tratta di oggetti fabbricati per l’attività ludica degli adulti, per la costruzione dei quali non è necessaria l’osservanza delle specifiche cautele dettate per i prodotti destinati ad essere usati dai bambini)”.
Ogni dubbio circa la legalità delle repliche utilizzate nell’attività ludico sportiva del soft-air è ampiamente fugato. Si tratta, se rispondenti alle caratteriste descritte, di giocattoli destinati al divertimento degli adulti; i quali, comunque, non otterranno alcuno sconto di pena utilizzando quegli stessi giocattoli per commettere reati che prevedano l’uso di armi (quelle vere) come elemento costitutivo o circostanza aggravante.
La legge ci permetterebbe, altresì, di trasportare le nostre ASG senza il tappo rosso e la volata colorata di rosso....ma...il fatto che ciò non costituisca un reato punibile non esclude che si potrebbero comunque passare dei guai. Durante un controllo un agente (Polizia, Carabinieri ecc…) che non conosca o interpreti in maniera differente e “personale” tale normativa potrebbe comunque procedere al sequestro dell’ASG ed alla denuncia del trasportatore. Anche se questo non comporterebbe poi nessuna condanna penale, rovinerebbe comunque una piacevole domenica di gioco.
Si consiglia quindi di usare il buon senso e trasportare sempre le nostre repliche tenendole riposte nella loro custodia, invece che esposte come trofei sul lunotto posteriore.
Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012
 
4-Modifiche normative dopo l’entrata in vigore del D.Lgs.26/10/2010 n.204 (in Gazz.Uff. 10/12/10 n.288).
Per quanto riguarda il Soft-Air e le nostre ASG, le modifiche alla Legge 18 aprile 1975 n. 110.( Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) ed eventuali normative ad essa collegate, sono state attuate tramite l’approvazione del D.Lgs. n.204 del 26/10/10 (a noi interessa in particolar l’Art.5 di questo nuovo Decreto Legislativo). Dette modifiche sono concentrate principalmente nei testi dell’Art.4 e dell’Art.5 della “vecchia” L.110/75. Di seguito il testo degli Articoli, il cui tenore, ad oggi, risulta il seguente:
A) - Articolo 4 Porto di armi od oggetti atti ad offendere -
Comma1-“omissis”
Comma2- Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 608251, CEI EN 608251/A11, CEI EN 608254.
Comma3-Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda
Comma5-Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 a 20.000 euro.
È di immediata comprensione, specie associando la lettura del presente articolo con quella del successivo Art.5, che l’intento del Legislatore è quello di limitare il più possibile le occasioni in cui le nostre ASG possano essere utilizzate in modo improprio
ed eventualmente in danno di terzi. Si introduce quindi anche in ambito SoftAir il concetto di “porto giustificato”. Il recarsi al campo di gioco per una gara, una giocata domenicale e/o un’amichevole sono, ragionevolmente, considerabili “giustificati motivi”. Allo stesso modo può essere giustificato il porto dell’ASG all’esterno dell’abitazione (ovviamente riposta in apposita custodia e non certo in bellavista) per recarsi a farla riparare. Le ASG, però, non sono più considerabili semplici giocattoli.
Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012
 
B) -Articolo 5 Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in Armi-
Comma1-…L'articolo 4 bis del decreto‐legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
Comma2-Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo. Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona.
Comma3-I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.
Comma4-Gli strumenti denominati “softair”, vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell’arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a
spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco Nazionale di Prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell’Interno. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
Come preannunciato nel commento all’articolo precedente, le nostre ASG non potranno più essere considerate “giocattoli”. Sono ufficialmente indicate come “strumenti denominati softair”.
Le novità che questo comporta, come già osservato, non sono soltanto lessicali.
La nuova norma, infatti, prevede che:
 
I. Le ASG saranno vendibili solo ai maggiori di 16anni. Provvedimento probabilmente avversato dai giocatori più giovani (o aspiranti tali) che dovranno attendere per poter acquistare personalmente la propria prima ASG. La norma nulla dice, però, in merito al possesso e/o detenzione di ASG da parte di minori di anni 16. Con questo aprendo possibili vie di contenzioso avverso eventuali provvedimenti repressivi.
Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012
 
II. Potranno sparare solo pallini di colore “vivo”. Non si specifica cosa si voglia intendere con tale termine. Probabilmente una definizione definitiva verrà data solo in sede di emanazione del Regolamento Attuativo. Il buon senso vorrebbe che il bianco potesse essere considerato certamente un colore “vivo”. Nulla si dice circa la biodegradabilità dei BB. ASNWG continua comunque a promuovere l’adozione di questo tipo di BB, anche per venire incontro alle richieste di numerose Autorità locali ( spesso più sensibili del Legislatore nazionale a determinate problematiche ambientali).
 
III. Il limite di 1Joule assurge a norma di legge (in precedenza era soltanto “indicato” nella Circolare Ministeriale n.559/1996). Il Legislatore, però, afferma che detto limite deve essere misurato (in caso di controlli “ufficiali”) ad 1metro dalla volata
dell’ASG. Inutile dire cosa possa significare all’atto pratico questa affermazione. ASNWG intende mantenere i propri regolamenti di gioco fedeli alla linea fino ad oggi seguita. Il rispetto del limite di 1J verrà quindi verificato tramite misurazione “al vivo di volata”. Questa posizione è dettata non solo da ragioni di sicurezza, ma anche da ragioni squisitamente pratiche: il 99% dei cronografi utilizzati sui campi di gioco sarebbero quasi inutilizzabili ad 1metro di distanza e comporterebbero tempi lunghissimi in fase di test pre-gara o in caso di controllo durante il gioco.
 
IV. Si parla di colorazione della canna dell’arma in rosso per almeno tre centimetri (3cm.) ed in caso la canna non sporga devono essere colorati gli ultimi 3cm. Dello strumento. Si nota una sorta di “lapsus”: prima la norma parla di “armi”(con ciò facendo ipotizzare di non rivolgersi agli “strumenti denominati softair”), poi vira sul termine “strumenti”. Come spesso accade le interpretazioni potrebbero essere le più svariate. Sono già stati segnalati recenti problemi in tema “volata rossa”, purtroppo l’insorgenza di tali problematiche ancor prima dell’effettiva entrata in vigore del provvedimento che stiamo analizzando, indica con chiarezza che in assenza di un Regolamento Attuativo estremamente ben redatto, si sarà in balia delle interpretazioni della normativa che vorranno dare i vari Prefetti, Questori, ecc…Tutto ciò fino al momento in cui si formerà una giurisprudenza ben definita in materia (e possono volerci parecchi anni) e/o verranno emanate ulteriori norme “chiarificatrici”).
 
V. La sottoposizione a prova presso il Banco Nazionale di Prova, riguarda solamente gli importatori/rivenditori. Purtroppo però potrebbe anche limitare la possibilità del singolo acquirente privato di acquistare una ASG completa all’estero (extra CE)
tramite il web. Se la verifica servirà a “certificare” i vari modelli allora non ci saranno problemi per il singolo utente privato. Se viceversa l’interpretazione della norma sarà più restrittiva potrebbe diventare davvero complesso e costoso acquistare ed importare in proprio dall’estero. Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012
 
È importante sottolineare che a la normativa ora presa in esame non è ancora in vigore fino all’emanazione del citato Regolamento Ministeriale; per espressa previsione della Circolare Ministeriale n.557 del 24/06/2011 del Ministero dell’Interno ad oggi resta in vigore la normativa precedente (presa in esame ai capitoli 2 e 3 del
presente Aggiornamento).
 
5-Articoli del Codice Penale da tenere presente e conoscere Art. 423. Incendio.
“Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica”.
- Art. 423 bis. Incendio boschivo.
“Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali
destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni”.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
- Art. 590. Lesioni personali colpose
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,00.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123,00 a euro 619,00, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309,00 a euro 1.239,00”.
Omissis.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, omissis.
- Art. 614. Violazione di domicilio.
“Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012 escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
- Art. 633. Invasione di terreni o edifici.
“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103,00 a euro 1.032,00. Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi”.
- Art. 635. Danneggiamento.
“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro”.
La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) omissis…;
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo
625;
4) sopra opere destinate all'irrigazione;
5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
- Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.
“Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00”.
Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012
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- Art. 653 Codice Penale: Formazione di Corpi Armati Non Diretti a commettere reati.
“Chiunque, senza autorizzazione, chi forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino ad un anno”.
L'oggetto giuridico del reato è la tutela dell'ordine pubblico, ovvero, la preoccupazione che non vengano turbate la pace e la tranquillità dalla formazione (e dalla circolazione) di corpi armati. A tale proposito è sufficiente ricordare che il Decreto Lgs. 14/02/1948 n° 43 ha vietato la formazione di qualsiasi associazione di carattere militare (con l'intento di prevenire il ripetersi di uno dei fenomeni storici che
costituirono il presupposto per l'avvento del regime autoritario preesistente). La norma intende punire tutti coloro che formano ed organizzano un corpo armato, ovvero un'organizzazione di persone munite di armi senza l'autorizzazione dell'autorità di P.S. competente sul territorio. Il reato è istantaneo ed ad effetti permanenti, tant' è che lo scioglimento del corpo stesso, in un momento successivo, non esclude né attenua il reato. Il fatto che in passato alcuni Softgunners si siano trovati citati in giudizio, con un capo di imputazione di tale enorme gravità, con l'ulteriore aggravante della volontà di commettere delitti, potrebbe fare sorridere se non si trattasse di un'esperienza tragica e drammatica per chi ne è stato travolto.
Fortunatamente ad oggi, una volta chiarito che le ASG sono dei semplici giocattoli inoffensivi, uno dei presupposti di tale capo d'imputazione, ovvero la disponibilità di vere e proprie armi, è sicuramente insussistente, quindi è lecito ritenere che la
ripetibilità di queste esperienze sia più che remota.
- Art.658 Codice Penale : Procurato allarme presso l'Autorità
“Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 10,00 ad € 516,00”.
L'interesse giuridico della norma in questione è la tutela della tranquillità pubblica, che potrebbe essere pregiudicata al seguito del diffondersi di annunci di pericoli gravi ed imminenti di varia natura, che si rivelano poi in realtà insussistenti. Il reato si perfeziona allorché siano portati a conoscenza delle Autorità di P.S. competenti sul territorio. Classico esempio il cittadino spaventato dalla presenza di giocatori in abiti militari nei pressi della propria proprietà o in un bosco, in passato le denuncie di gruppi di Softgunners, aventi ad oggetto la violazione della norma in questione, sono state parecchie. Altri casi che hanno portato a denuncie da parte delle autorità nei confronti dei responsabili di Club,sono l’ abbandono per incuria dopo lo svolgimento di una manifestazione di finto materiale bellico raffigurante missili, bombe, apparecchiature radar, ecc… In pratica la migliore ricetta per scongiurare il pericolo di
Informativa “Il Soft Air e la Legge” Rev. 2 del 17.03.2012 incorrere nel reato suddetto è quella di mettere sempre al corrente le Autorità di P.S. dello svolgimento delle partite o delle manifestazioni su un terreno regolarmente
autorizzato.
- Art.682 Codice Penale: Ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato.
“Chiunque si introduce in luoghi nei quali l'accesso è vietato nell’ interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto da tre mesi ad un anno, ovvero con l'ammenda da €uro 51,00 ad € 309,00”.
La norma in questione protegge l'interesse dello Stato a che le opere costituite per la difesa militare debbano essere celate da segreto ed inviolate. La possibilità di poter realizzare i propri allenamenti, oppure tornei in luoghi che possano offrire un'ambientazione tale da favorire il realismo della simulazione è sempre stata una speranza di molti club. Molti, sono i luoghi un tempo utilizzati ed adesso caduti in disuso, ovviamente, anche per l'accesso a questi ultimi il divieto di cui sopra deve ritenersi sussistente, sino al momento in cui non si abbia una autorizzazione in senso contrario. La scelta migliore è quella di dare sempre tutte le comunicazioni necessarie ai diretti interessati, comprendendo tra questi anche le autorità di P.S. competenti sul territorio, in maniera tale da evitare sul nascere il sorgere di equivoci.